CCNL Autostrade: siglato il rinnovo del contratto

Dal punto di vista economico previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

E’ stato rinnovato nei giorni scorsi il contratto nazionale Autostrade e trafori, scaduto nel giugno 2022. Il rinnovo che interessa circa 13 mila addetti del settore è stato sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-viabilità, con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private) ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.
Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento complessivo di 250,00 euro al livello C. L’incremento sui minimi tabellari è di 210,00 euro, così ripartiti:
– 60,00 euro ad agosto 2023;
– 50,00 euro a gennaio 2024;
– 30,00 euro ad agosto 2024;
– 70,00 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10,00 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25,00 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del Tfr.
A titolo di welfare previsti 30,00 euro per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360,00 euro. Prevista, inoltre, a livello economico una somma Una Tantum al livello C di 700,00 euro, da erogare con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300,00 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum.
Dal punto di vista normativo, affermano i sindacati, sono stati introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del Fth (full time hours) e del part time, al comporto per le gravi malattie.
Le OO.SS. hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori un recupero importante del potere d’acquisto, ed hanno annunciato che a settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera.

Manageritalia: previsto un ampliamento del welfare sanitario integrativo per quadri associati e famiglie

Copertura sanitaria per i Quadri iscritti a Manageritalia e per i familiari a carico

Manageritalia prevede per i Quadri associati un sistema di welfare sanitario integrativo sia per gli aderenti che per l’intera famiglia. Grazie a ciò, tali professionisti, pur fruendo già di Fondi Sanitari integrativi sia contrattuali che aziendali, hanno possibilità di ampliare la propria copertura sanitaria ed estenderla ai familiari.
La quota d’iscrizione per l’anno 2023 è pari ad euro 60,00 e comprende una vasta gamma di servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, oltre alla possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi e ad un sistema più ampio di welfare.
L’adesione a questa forma di assistenza sanitaria può essere realizzata individualmente dal singolo Quadro attraverso SempreinSalute – Integrativa Quas, oppure in forma collettiva, mediante l’adesione dell’azienda alla Cassa De Lellis: in questo caso, i contributi versati dall’azienda per il collaboratore sono interamente deducibili dal reddito, comportando un risparmio fiscale secondo l’aliquota marginale.
In tutte le possibili modalità di adesione, il professionista può estendere volontariamente la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare.
Le prestazioni principali previste dai piani sanitari riguardano:
– ricoveri ospedalieri;
– visite specialistiche;
– cure e accertamenti diagnostici;
– prestazioni odontoiatriche.
I piani sanitari, oltre alla modalità di rimborso delle spese sostenute, offrono anche la possibilità di accedere ad un network di strutture convenzionate che garantisce l’accesso alle prestazioni rapidamente, sostenendo solo una parte del costo, in quanto, la restante parte viene liquidata direttamente alla struttura dalle compagnie di assicurazione che collaborano con la Cassa De Lellis.

Manageritalia: erogato voucher Innovation Manager

Entro il 5 settembre iscrizione all’elenco dei manager qualificati e società di consulenza per il Voucher consulenza in Innovazione

Possibilità di iscrizione all’elenco dei Manager qualificati e delle Società di consulenza per il supporto di aziende e reti di impresa nelle azioni previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Per accedere all’elenco Manageritalia si necessita la compilazione dell’apposita domanda online, attendendo poi l’esito della valutazione di XLabor.
Il Mimit ha promosso la seconda edizione del Voucher per la consulenza in Innovazione, affidando a Manageritalia l’aggiornamento dell’Albo degli Innovation Manager Manageritalia. A tal proposito, le aziende riceveranno i seguenti contributi:
Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40mila euro;
Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25mila euro;
Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80mila euro.
Vengono altresì ammesse al contributo, le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica svolte dal manager dell’innovazione qualificato, indipendente ed inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
Le Aziende possono inoltre demandare un contributo per la transizione green e digitale attraverso i soggetti iscritti all’elenco del Mimit che erogano consulenze specifiche relativamente all’applicazione delle tecnologie riportate nell’elenco sottostante:
– big data e analisi dei dati;
– cloud, fog e quantum computing;
– cyber security;
– integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo-macchina;
– manifattura additiva e stampa tridimensionale;
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
– programmi di digital marketing, processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi, nonché programmi di sviluppo commerciale verso mercati;
– programmi di open innovation.
I consulenti possono supportare le aziende anche nei processi di ammodernamento della gestione ed organizzazione, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con applicazione di nuovi metodi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che si giunga ad un importante processo di innovazione organizzativa dell’impresa.
Per la ricezione del voucher, le domande da parte dei manager qualificati possono essere inoltrate, accedendo alla procedura informatica entro le ore 17:00 del 5 settembre 2023. Il possesso dell’asseverazione, nonché dell’iscrizione all’elenco Innovation Manager Manageritalia, rende più agevole la valutazione da parte del Ministero.
I manager qualificati che vogliano poi iscriversi all’elenco Mimit per offrire i servizi manageriali oggetto del contributo, sono tenuti a presentare, esclusivamente tramite la procedura informatica, l’istanza di iscrizione al predetto elenco. A tal fine, sono tenuti a dichiarare:
a) il possesso dei requisiti di accesso relativi all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati nel Decreto 7 maggio 2019, art. 5, co. 3;
b) la specializzazione in uno o più ambiti di cui al Decreto 7 maggio 2019, art. 3, co. 1 e 2;
c) le regioni del territorio nazionale nel caso in cui sono disponibili ad erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
d) che le prestazioni connesse all’incarico manageriale, oggetto delle agevolazioni di cui al decreto, vengono svolte in proprio.
Le domande sono verificate ed approvate dagli Uffici del Ministero, ma ciò costituisce un vantaggio per l’accreditamento presso gli Albi o Elenchi dell’innovazione, istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager, tra le quali Manageritalia. Anche i professionisti iscritti nell’elenco del 2019 devono rifare la domanda.
Per far parte del predetto elenco, il manager deve autocertificare la veridicità di competenze ed esperienze vantate rispondendo al form per l’asseverazione, nonché riportarle nello specifico Cv da allegare al sito xlabor.it.
Dopo aver compilato la domanda ed ottenuto l’asseverazione, risulta indispensabile l’iscrizione a Manageritalia, per poter essere inseriti nell’Albo. L’adesione, in ogni caso, offre al professionista una vasta gamma di servizi e vantaggi di altissimo livello e qualità ben oltre l’inserimento nell’Albo degli Innovation Manager, ed il costo della quota stessa è pari ad euro 120,00.
Successivamente si deve procedere con la domanda di iscrizione presso il Ministero, indicando il riferimento all’iscrizione presso l’Albo.
È possibile inoltrare la richiesta presso il Ministero anche senza l’adesione all’Albo Manageritalia o senza asseverazione, ma ciò comporta una valutazione da parte del Ministero stesso.
Da ultimo, si comunica che, per qualsiasi informazione si può contattare il sito xlabor@manageritalia.it.

Guide turistiche e stranieri per lavori altamente qualificati: previsione di provvedimenti legislativi

Il Consiglio dei ministri ha approvato, tra l’altro, un disegno di legge che disciplina la professione di guida turistica e, in esame preliminare, un decreto legislativo sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Consiglio dei ministri, comunicato 17 luglio 2023, n. 43). 

Nella seduta svoltasi in data 17 luglio 2023, il Consiglio dei ministri è intervenuto, tra le altre cose, nel settore del turismo e in quello dei lavori altamente qualificati da parte di cittadini stranieri.

 

In particolare, è stato approvato un disegno di legge che si propone di creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali e definendo uno standard omogeneo dei livelli della prestazione per tutto il territorio nazionale, parimenti rafforzando il contrasto all’abusivismo.

 

I soggetti che intendono svolgere la professione di guida turistica dovranno innanzitutto superare un esame di abilitazione nazionale, indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale, consistente in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Gli stessi potranno conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e hanno l’obbligo di aggiornamento professionale.

 

Viene prevista l’istituzione di un elenco nazionale delle guide turistiche, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per esercitare l’attività di guida turistica: fanno eccezione a tale obbligo d’iscrizione coloro i quali esercitano la professione su base temporanea e occasionale, o coloro che svolgono visite straordinarie e gratuite presso siti non qualificabili come istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico.

 

Scattano sanzioni in caso di esercizio abusivo della professione e per chi si avvale di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.

 

Sarà attribuito uno specifico codice Ateco, da parte dell’ISTAT, per definire una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica.

 

Sempre nel settore del turismo, è stato anche approvato il Piano strategico del turismo (Pst), inerente al periodo 2023-2027, che presenta un’analisi approfondita del turismo e dei suoi segmenti, delineando una politica basata su un rapporto sinergico tra Ministero, Regioni e portatori d’interesse, al fine di favorire l’incremento dell’occupazione e l’impatto sul Pil in termini strutturali.

 

Il documento formalizza la visione industriale del settore, basata su obiettivi, cronoprogramma e misurazione dei risultati, snodandosi lungo 5 pilastri strategici: governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali turistiche, sostenibilità.

Centrale è il ruolo del Tourism Digital Hub, ossia la piattaforma web multicanale dedicata alla gestione integrata e unitaria di tutta l’offerta turistico-ricettiva nazionale.

 

Sul fronte dell’ingresso degli stranieri in Italia, è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

 

La direttiva promuove un regime più attrattivo ed efficace per i lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, ampliando l’ambito di applicazione soggettiva e prevedendo procedure più rapide, criteri di ammissione flessibili e inclusivi, al fine di favorire una mobilità più agevole all’interno dell’Unione.

 

Tra le più significative modifiche introdotte meritano di essere segnalate:

 

– la possibilità di rilasciare la carta blu UE anche ai lavoratori stagionali in possesso dei requisiti richiesti per i lavori altamente qualificati, considerati quindi al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato;

 

– la promozione dell’imprenditorialità innovativa, consentendo ai cittadini stranieri con carta blu UE la possibilità di esercitare un’attività autonoma in parallelo a quella di lavoro subordinato;

 

– la facilitazione per l’ingresso di dirigenti e specialisti operanti nei servizi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

 

– condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e per l’accesso al mercato del lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE.

CCNL Commercio (Cifa-Confsal): da corrispondere entro il 31 luglio il premio presenze

Per tutte le aziende che non hanno provveduto, con apposito accordo aziendale o territoriale, all’istituzione di premi di risultato di ammontare variabile è prevista la corresponsione di un premio presenza, il cui importo è definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in Azienda

Il CCNL siglato il 20 luglio 2020 tra CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, e CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende, del settore terziario, commercio, della distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, dei pubblici esercizi, del turismo, ed il relativo personale dipendente, ha previsto per tutte le aziende che applicano il contratto e che non hanno provveduto con apposito accordo aziendale o territoriale all’istituzione di premi di risultato di ammontare variabile, la corresponsione non oltre il 31 luglio di ogni anno di un premio presenza, il cui importo è definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in Azienda.
Le aziende che già erogano il premio presenze ai propri lavoratori in forza delle disposizioni contenute dal CCNL nel precedente triennio di vigenza, cessano di erogare il suddetto premio all’atto dell’istituzione, con apposito accordo aziendale o territoriale, di premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il DM 27 marzo 2016. Per le aziende che intendano applicare il CCNL ai propri dipendenti, già assunti con altro CCNL, e che in forza di quest’ultimo già percepiscono mensilità di retribuzione aggiuntive alla 13ª, è corrisposto il premio presenze avendo cura che, laddove l’ammontare del premio presenze dovesse risultare di importo inferiore rispetto ai diritti retributivi acquisiti venga corrisposta a differenza tra le due diverse forme di retribuzione. L’erogazione del premio presenze non consente l’accesso ai benefici fiscali previsti per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Il premio presenze ha la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori.
Il premio è erogato ai lavoratori in base all’effettiva presenza in servizio e secondo i seguenti parametri:
da 0 al 2° giorno di assenza: 120 % della retribuzione mensile;
dal 3° al 4° giorno di assenza: 115 % della retribuzione mensile;
dal 5° all’8° giorno di assenza: 110 % della retribuzione mensile;
dal 9° al 10° giorno di assenza: 100 % della retribuzione mensile;
dall’11° al 14° giorno di assenza: 80 % della retribuzione mensile;
a partire dal 15° giorno di assenza: 60 % della retribuzione mensile.
Per giorni di assenza si definiscono tutti i giorni di mancata prestazione lavorativa ascrivibili ad assenza non giustificata, malattia non professionale, infortunio non sul lavoro, permessi e/o aspettative non retribuite, e periodi di congedo per formazione. Contrariamente non rientrano invece tra i giorni di assenza le ferie, i giorni di ricovero ospedaliero ovvero i connessi periodi di convalescenza debitamente certificati dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate ovvero dal S.S.N., gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, l’astensione obbligatoria per maternità, i congedi parentali, i permessi retribuiti previsti, i permessi sindacali e tutti quei permessi riconosciuti per legge a favore del prestatore di lavoro. L’ammontare del Premio Presenze non può essere comunque superiore al 120% della retribuzione mensile applicata. Il periodo di riferimento da tenere in considerazione ai fini del calcolo del Premio Presenze è l’anno solare e più precisamente il suddetto premio va erogato entro il 31 luglio di ogni anno in relazione all’effettiva presenza in servizio nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il premio presenze, è determinato secondo le regole su esposte considerando come periodo di riferimento quello effettivamente intercorrente dall’assunzione o dalla cessazione, mentre la retribuzione mensile di riferimento è riproporzionata in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo di retribuzione mensile, le frazioni di mese lavorate superiori a 2 settimane.

CCNL Scuola Pubblica – Personale Ata: siglata l’Ipotesi di Accordo

Firmata l’Ipotesi di Accordo del CCNL 2019-2021. Previsti aumenti contrattuali, novità sulla normativa e nuova figura professionale 

Il CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 che riguarda un milione e mezzo di lavoratrici e lavoratori della scuola, delle università, degli Enti di ricerca e dell’alta formazione artistica e musicale è stato rinnovato. A renderlo noto è la Flc-Cgil, ricordando che alla fine del 2022 è stata trovata un’intesa sulla prima parte economica, che ha portato un aumento medio lordo mensile di 98,00 euro. La stesura dell’Ipotesi di Accordo prevede, non solo novità per quel che concerne la parte normativa, ma anche ulteriori incrementi salariali per i lavoratori. Suddetto incremento stipendiale medio tra i diversi settori oscilla tra il 5 e il 7%. In aumento l’indennità di Ateneo (ex B) e dei collaboratori (ex C), con la definizione del profilo di Collaboratore esperto linguistico, la cui parte economica viene rimandata a sequenza contrattuale insieme alla definizione della nuova figura del tecnologo, del contratto di ricerca, e del personale delle Aziende ospedaliero-universitarie. Sul fronte diritti dei lavoratori precari della scuola sono stati riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito come, peraltro, già avviene per il personale di ruolo. Per tutti i Settori vengono estesi i congedi per le donne vittime di violenza. Soggetto a riforma anche l’ordinamento del personale Ata della scuola che introduce una nuova figura professionale di “elevata qualificazione”, aprendo la strada alla soluzione del problema riguardanti i Dsga facenti funzione. Il prossimo step è l’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori prima di mettere la firma definitiva e poi concentrarsi sul reperire le risorse necessarie per il rinnovo del CCNL nazionali del pubblico impiego 2022-2024.

Whistleblowing: le linee guida e il Regolamento ANAC

Dal 15 luglio 2023 sono in vigore le nuove Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e il Regolamento  per  la gestione delle segnalazioni esterne (ANAC, delibera 12 luglio 2023, n. 301). 

Con delibera n.  301  del  12  luglio  2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio in  attuazione D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cosiddetti whistleblower).

 

Sono anche vigenti, dal 15 luglio scorso, le nuove Linee guida ANAC (delibera n. 311 del 12 luglio 2023) volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. 

 

Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, e che contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 

 

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.  

 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249. Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle vecchie Linee guida ANAC.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 la nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023

 

Per la trasmissione all’ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, compilando il modulo all’uopo predisposto. In alternativa, le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall’Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall’Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ANAC. 

 

L’Ufficio tratta le segnalazioni esterne secondo il seguente ordine di priorità:

1) le segnalazioni esterne che hanno a oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o del diritto dell’Unione Europea;
2) le segnalazioni esterne da trasmettere agli Uffici di vigilanza dell’ANAC competenti;
3) le segnalazioni esterne che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità amministrative competenti.

 

Acquisita la segnalazione esterna mediante i canali appositamente predisposti, l’Ufficio procede a dare avviso alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione, salvo l’espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l’avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.

 

Entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, l’Ufficio comunica al segnalante:

– l’archiviazione predisposta o che intende predisporre;
– la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
– l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o l’attività che quest’ultimo intende svolgere. 

 

Il Regolamento disciplina anche il procedimento relativo alle comunicazioni di presunte ritorsioni adottate nei confronti del whistleblower e quello sanzionatorio.

CIPL Edilizia – Artigianato Veneto: nuove modalità di rimborso di oneri assistenziali e previdenziali

Fino al 30 settembre verrà erogato l’importo di 100,00 euro per eventi di malattia/infortunio che comportano assenze superiori a 20 giorni

Il verbale di accordo del 26 maggio sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionale del Veneto applicabile alle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto ha previsto che a decorrere dal 1° maggio 2023 fino al 30 settembre cessano i  rimborsi automatici degli oneri assistenziali e previdenziali, quantificati nella misura del 32% con riferimento agli operai e del 10%  con riferimento agli apprendisti.
In sostituzione, nei casi di eventi di malattia/infortunio che comportano assenze superiori ai 20 giorni, da intendersi come unico evento o somma di eventi continuativi, senza ripresa di attività lavorativa, ciascuno di durata iniziale inferiore ai 20 giorni, viene erogato un contributo pari a 100,00 euro con riferimento ad ogni evento che risponda ai requisiti sopra indicati.
Tale importo viene erogato da Edilcassa Veneto fino ad esaurimento della disponibilità delle risorse dedicate.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio evento, tramite posta certificata direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto.

Ebav Veneto: erogati contributi per spese funerarie

Per decesso di titolare di Azienda artigiana iscritta ad Ebav, corrisposti massimali di euro 1.500,00 e di euro 3.000,00 a titolo di spese funerarie

Ebav, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, mette a disposizione delle Aziende sue aderenti, un contributo per il sostentamento delle spese funerarie in caso di decesso del titolare, socio o collaboratore familiare di un’Azienda artigiana iscritta presso di esso.
La domanda può essere inoltrata da uno dei familiari del deceduto che abbia sopportato tali spese, essendo quindi considerato come beneficiario del contributo stesso.
Alla data del decesso, l’Azienda deve risultare in regola con i versamenti all’Ebav, mentre la persona deceduta deve essere presente nella Visura Camerale aziendale, servizio messo a disposizione solo ed esclusivamente per le imprese della categoria “Trasporto merci”. Si specifica che, l’anno di competenza corrisponde a quello del decesso.
Il contributo equivale al 100% dei costi sostenuti.
Le quote erogabili corrispondono ad un massimo di:
euro 1.500,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da meno di 5 anni;
euro 3.000,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da più di 5 anni.
La documentazione necessaria per l’accesso al rimborso Ebav è:
– copia delle fatture quietanzate inerenti alle spese sostenute;
– la visura camerale.
Per quanto concerne la tempistica e le modalità di pagamento dei contributi, questi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza del servizio mediante accredito su C/C intestato o co-intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su C/C intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente può altresì stanziare il contributo richiesto, esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda.
Circa il trattamento fiscale riservato al contributo, questo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Tuir.
Pertanto:
– diminuisce l’importo della detrazione se questo viene incassato nel medesimo anno di sostenimento della spesa;
– è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n. bis) del Tuir.

Fondo Sanimoda: entro il 20 luglio il versamento della terza tranche

Il 20 luglio scade il termine per versare la rata contributiva al Fondo Sanimoda 

Il 20 luglio 2023 è fissata la data per il versamento della terza tranche relativa alla scadenza contributiva per il Fondo Sanimoda. La contribuzione è anticipata e spetta ai dipendenti in forza e non in prova nel 1° giorno lavorativo del trimestre. Il contributo da parte del dipendente è di 51,00 o 36,00 euro a seconda del CCNL applicato e determina la copertura sanitaria definita dai Piani Sanitari riguardanti:

– Tessile Abbigliamento Industria: 51,00 euro con accesso al Piano Sanitario Premium+LTC;

– Calzature; Occhialeria; Pelle, Cuoio, Ombrelli e Ombrelloni; Penne; Spazzole, pennelli e scope; Concerie industriali; Giocattoli: 36,00 euro con accesso al Piano sanitario PLUS.
Viene precisato anche che le aziende che prevedono il versamento di 36,00 euro possono optare per un Piano Sanitario migliore per i dipendenti. Al fine di garantire una continuità di copertura sanitaria agli iscritti, e dal momento che le scadenze contributive ricadono nel trimestre, Sanimoda conferma in anticipo la copertura relativa al trimestre successivo a quello in corso tramite alcune tempiste e modalità, quali:

– alla metà dell’ultimo mese del trimestre corrente viene confermata la copertura per chi risultano nello stato “Attivo” e che hanno ricevuto la contribuzione per il trimestre corrente;

– a chi risulta nello stato di “Cessato o sospeso” nell’ultimo giorno del trimestre in corso, non vengono proposti per la copertura del trimestre successivo. Diventa quindi indispensabile che l’azienda aggiorni lo stato del dipendente nell’apposita Area Riservata.
Inoltre, la cessazione del lavoratore deve essere indicata entro la fine del trimestre nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di lavoro o l’obbligo di contribuzione. Nel caso in cui l’azienda si mostrasse insolvente, Sanimoda può chiedere il versamento del contributo omesso per i dipendenti il cui stato non risulta aggiornato per tempo.